Documento DGR su cataratta: legittima l’assenza continuativa dell’anestesista se garantita la disponibilità in struttura (TAR Lombardia n. 3514 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta con cui una Regione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, predispone un modello organizzativo per la chirurgia della cataratta che non prevede la presenza continuativa dell’anestesista in sala operatoria, ma ne garantisce la disponibilità in struttura ed il suo intervento nelle urgenze, riservando la presenza continuativa ai soli pazienti a rischio, non è manifestamente irragionevole né illogica. Tale modulazione assistenziale non integra violazione del principio di precauzione o del riparto di competenze tra anestesista e chirurgo; le linee guida non inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida di cui all’art. 5 della legge n. 24/2017 valgono come contributi scientifici ma non determinano di per sé l’illegittimità del provvedimento. L’atto a contenuto generale resta escluso dall’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Un ente del Terzo settore operante nel campo delle patologie visive impugnava la D.G.R. Lombardia n. XII/375 del 29.5.2023 e il documento tecnico sulla chirurgia della cataratta, per la parte in cui era legittimata l’assenza dell’anestesista durante l’approccio chirurgico, anche nei casi di anestesia loco-regionale. Promosso il ricorso straordinario ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, a seguito dell’opposizione della Regione il ricorso era trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm., con la contestazione dei profili di difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione e incompetenza del chirurgo in campo anestesiologico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato alla luce dell’ampia discrezionalità tecnica connessa alle valutazioni sanitarie, sindacabile solo per evidenti vizi di irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, non riscontrati nella specie.
Il documento regionale è stato ritenuto coerente con le linee guida del Sistema Nazionale Linee Guida e con l’art. 5 della legge n. 24/2017, basandosi su una gestione del rischio calibrata sul singolo paziente: l’esecuzione routinaria dei test era riservata ai pazienti a rischio, mentre la presenza in sala dell’anestesista era sostituita della sua disponibilità stabile in struttura con intervento in urgenza. Il diverso avviso della ricorrente è stato qualificato come contrapposizione di una differente opzione tecnico-organizzativa che non fa emergere palesi vizi di attendibilità.
Esclusa la violazione del principio di precauzione, il provvedimento non ha ridotto irragionevolmente la tutela della salute ma ha introdotto misure proporzionate al rischio, con previsione di rafforzamento assistenziale nei casi complessi su valutazione dell’anestesista in sede preoperatoria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconduce il principio a un modello decisionale fondato su valutazione tecnico-scientifica e risposta amministrativa adeguata, nonché la qualificazione dell’intervento come “a bassa intensità”.
Rigettata anche la censura sul riparto di competenze: la DGR non trasferisce funzioni anestesiologiche al chirurgo ma modula l’organizzazione sanitaria. Quanto al difetto di motivazione, trattandosi di atto amministrativo generale, trova applicazione l’esclusione di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990; in ogni caso le ragioni della decisione erano desumibili dal documento tecnico e dall’apparato bibliografico che evidenzia la base scientifica delle determinazioni.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.