Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3496 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di parte ricorrente, munito del potere di rinunciare al ricorso, di non avere più interesse a coltivare il giudizio costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Il Collegio, prendendo atto della manifestazione di volontà della parte sostanziale, espressa tramite il proprio difensore alla luce del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, accerta la sopravvenuta carenza di interesse e dichiara improcedibile il ricorso. La mancata indicazione di ragioni a fondamento della richiesta di riesame comporta il definitivo consolidamento della decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Varese ha revocato le misure di accoglienza disposte in suo favore, relative al centro di accoglienza gestito dalla struttura competente. Il provvedimento si fondava sull’allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza, avvenuto in vari giorni nel periodo compreso tra aprile e agosto 2022.
Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha depositato un’istanza con cui chiedeva la rivalutazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126 d.P.R. n. 115/2002, e una successiva istanza con cui dichiarava di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la portata della dichiarazione depositata dal difensore della ricorrente. Ha rilevato che tale dichiarazione, resa da un difensore munito anche del potere di rinunciare al ricorso, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Collegio ha precisato che, tramite il proprio difensore, la parte sostanziale ha manifestato la volontà di non avere più interesse alla decisione, in coerenza con il principio dispositivo che regola il processo amministrativo. La manifestazione di volontà della parte, ancorché espressa in una fase avanzata del giudizio, è stata ritenuta sufficiente per accertare la sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto all’istanza di riesame della decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha rilevato che parte ricorrente non ha indicato alcuna ragione a fondamento della richiesta, sicché la decisione negativa della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato è stata confermata in via definitiva.
In considerazione della definizione in rito del giudizio, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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