Cessazione materia del contendere per ottemperanza spontanea della carta docente (TAR Lombardia n. 3480 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’esito del giudizio non preclude la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, atteso che l’adempimento tardivo, realizzatosi solo a seguito dell’iniziativa giurisdizionale della parte interessata, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 10.10.2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui. Avendo l’amministrazione mantenuto un comportamento inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta ottemperanza della sentenza da parte dell’amministrazione, la quale aveva infine provveduto a soddisfare la pretesa azionata. In assenza di eccezioni sul punto da parte del Ministero resistente, il Collegio ha ritenuto che la piena realizzazione dell’interesse sotteso al giudizio di ottemperanza conducesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha osservato che l’adempimento dell’amministrazione era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Tale circostanza ha assunto rilievo decisivo ai fini del regolamento delle spese: la necessità di attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice ordinario ha reso la ricorrente vittoriosa sotto il profilo processuale, pur in assenza di una pronuncia di merito.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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