Diniego del visto per lavoro subordinato: annullamento per difetto di motivazione e omesso preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 3478 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato che si limiti a un mero elenco di disposizioni normative, in parte neppure pertinenti alla fattispecie, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto del rigetto. La motivazione per relationem a un atto non richiamato nel provvedimento non è idonea a sanare il vizio. È altresì illegittimo il diniego adottato senza la previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che consente al destinatario di partecipare al procedimento e di formulare osservazioni.
Il Fatto
Un cittadino egiziano impugnava il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, emesso dall’Ambasciata d’Italia per la «mancanza dei requisiti» previsti da una serie di articoli del d.lgs. n. 286/1998 e del d.P.R. n. 394/1999, nonché dal D.L. n. 850/2011, con riferimento a un generico «decreto flussi anno xxxx». Il ricorrente, il cui datore di lavoro aveva già ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, deduceva la carenza di motivazione e l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ravvisando un duplice vizio. In primo luogo, il provvedimento impugnato riportava l’annotazione «pratica chiusa dal SUI definitivamente» senza individuare l’atto specifico, e faceva riferimento a una eterogenea elencazione di norme, alcune delle quali non pertinenti alla fattispecie del lavoro subordinato, come l’art. 26 d.lgs. n. 286/1998 (lavoro autonomo) o l’art. 27 d.lgs. n. 286/1998 (casi particolari). A fronte di tale elencazione, il Collegio ha rilevato l’impossibilità di comprendere le ragioni del rigetto, anche perché il provvedimento non indicava l’anno del decreto flussi.
La motivazione per relationem alla relazione della Prefettura non è stata ritenuta utile a sanare il difetto, non essendovi traccia delle relative deduzioni nel testo del diniego. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto fondato il vizio di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non avendo l’Amministrazione dato evidenza di aver comunicato al destinatario il preavviso di diniego, così impedendo la partecipazione procedimentale dell’interessato.
La sentenza ha quindi annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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