Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla parità scolastica pervenuta al pagamento (TAR Lombardia n. 3440 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., presuppone l’accertamento che la pretesa azionata dal ricorrente sia stata integralmente soddisfatta. Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, l’avvenuto pagamento delle somme dovute, documentato in corso di causa, determina il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale evenienza, l’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese di lite, in qualità di parte virtualmente soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, pubblicata nel 2025, volta a riconoscere il proprio diritto. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto in sede giurisdizionale.
Nel corso del giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato. In prossimità dell’udienza camerale, la stessa ricorrente ha depositato una memoria dalla quale è emerso l’avvenuto pagamento delle somme richieste da parte dell’Amministrazione, circostanza che ha determinato la definitiva soddisfazione della pretesa fatta valere nel giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come, in vista dell’udienza camerale del 18 giugno 2026, la ricorrente avesse depositato una memoria attestante l’avvenuto pagamento delle somme richieste. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere integralmente soddisfatta la pretesa azionata, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito del ricorso per ottemperanza.
Sulla base di tale accertamento, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. La norma, applicata al giudizio di ottemperanza, consente al giudice di pronunciare tale declaratoria qualora, nel corso del processo, l’Amministrazione abbia dato piena esecuzione al giudicato, eliminando ogni residua situazione di contrasto con quanto statuito dal giudice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualificato come parte virtualmente soccombente. Tale qualificazione deriva dalla circostanza che l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato solo in corso di causa, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, rendendo necessario l’intervento del giudice amministrativo per ottenere la soddisfazione della pretesa.
Le spese sono state liquidate in misura forfettaria e con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, con condanna dell’Amministrazione anche al rimborso del contributo unificato versato. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 114 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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