Ottemperanza per l’erogazione della carta docente: il giudicato va eseguito integralmente (TAR Lombardia n. 3384 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla “carta docente” per gli anni scolastici indicati e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione costituisce un titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e decorso il termine dilatorio, ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine per adempiere e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, tenuto conto del tempo trascorso dalla notifica della sentenza e dell’entità delle somme pretese.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio.
Formatosi il giudicato, l’amministrazione non provvedeva all’accreditamento della somma complessiva di € 2.500,00. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ossia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla cancelleria del Tribunale, e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa della parte ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi, non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo azionato. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale sarebbe dovuto intervenire solo su istanza del creditore e provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendone l’applicazione manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso e dell’entità delle somme pretese. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di liquidazione.
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Nota della Redazione
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