Dehors su suolo pubblico e sicurezza stradale: prevale l’interesse alla visibilità semaforica (TAR Lombardia n. 771 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, l’installazione di un dehors su suolo pubblico in prossimità di un’intersezione stradale semaforizzata non può essere autorizzata quando l’occupazione interferisce con la visibilità della lanterna semaforica o del traffico veicolare. Il relativo diniego, motivato con riferimento alla disciplina regolamentare comunale che vieta l’occultamento della segnaletica stradale, supera il vaglio del fumus boni iuris. Nel bilanciamento tra l’interesse economico del richiedente e l’interesse alla sicurezza stradale, quest’ultimo assume carattere prevalente, giustificando il rigetto dell’istanza cautelare. La tutela cautelare non può essere concessa quando l’occupazione richiesta possa costituire un ostacolo alla visibilità delle luci semaforiche.
Il Fatto
Una società, già operante come s.r.l. e successivamente trasformata in s.p.a., presentava al Comune di Milano istanza di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors in via Francesco Londonio. Il Comune, con determinazione del 17 marzo 2026, comunicata via PEC in pari data, respingeva la domanda rilevando che l’occupazione richiesta ricadeva nel triangolo di visibilità e avrebbe oscurato la lanterna semaforica, in violazione dell’articolo 6, comma 9, del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano.
La società impugnava il diniego dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei criteri del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, ha verificato la ricorrenza del primo elemento, valutando la fondatezza, anche solo prima facie, delle censure dedotte avverso il diniego impugnato.
Il Collegio ha rilevato che l’occupazione di suolo pubblico richiesta dalla società non superava la verifica circa l’assenza di interferenza dell’installazione con la lampada semaforica. La collocazione del dehors nel c.d. triangolo di visibilità era infatti idonea a costituire un ostacolo all’avvistamento della luce semaforica, con conseguente pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.
La norma regolamentare invocata dal Comune, l’articolo 6, comma 9, del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere, vieta espressamente che l’occupazione possa interferire con gli attraversamenti pedonali o occultare la segnaletica stradale presente, nonché, in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, nascondere la visuale delle luci semaforiche o del traffico veicolare. La fattispecie concreta appariva riconducibile a tale divieto, non emergendo elementi per ritenere l’installazione compatibile con la predetta disciplina.
Quanto al bilanciamento degli interessi contrapposti, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse alla sicurezza stradale, di rango primario e connesso alla tutela dell’incolumità pubblica, rispetto all’interesse economico allegato dalla società ricorrente, connesso all’esercizio dell’attività di somministrazione. La natura temporanea e leggera dell’occupazione non è stata considerata elemento sufficiente per superare il rilievo preminente della sicurezza della circolazione.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia, come espressamente motivato dal Collegio.
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Nota della Redazione
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