Occupazione suolo pubblico e impatto acustico: il TAR Lombardia respinge l’istanza cautelare (TAR Lombardia n. 767 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors non trova ostacolo nell’esistenza di una servitù di passaggio pubblico, salvo che risulti documentato un effetto impeditivo del transito. La legittimità della valutazione di impatto acustico presuppone che le misurazioni siano effettuate con strumentazione munita di certificato di taratura efficace. In sede cautelare, la domanda di sospensione è respinta quando il ricorso non presenta evidenti elementi di fondatezza e non sussiste il periculum in mora, tenuto conto dell’orario di esercizio dell’attività e dell’esito delle verifiche tecniche svolte.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività commerciale, impugnava l’Autorizzazione Temporanea all’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche rilasciata dal Comune di Lissone in data 23 marzo 2026, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il parere tecnico di ARPA Lombardia e la valutazione di impatto acustico redatta dalla società Silentium S.r.l.
L’atto autorizzativo era stato rilasciato alla controinteressata, anch’essa esercente attività di bar nella medesima zona. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittimità del provvedimento per la presenza di una servitù di passaggio pubblico e per il lamentato impatto acustico derivante dall’attività di somministrazione all’esterno del locale. Chiedeva, pertanto, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
La Motivazione del TAR Lombardia
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha preliminarmente esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., valutando il fumus boni juris e il periculum in mora.
Quanto al primo profilo, il Collegio ha ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non presenti evidenti elementi di fondatezza. La controinteressata ha documentato che le misurazioni effettuate per la valutazione di impatto acustico sono state eseguite con un fonometro munito di certificato di taratura efficace, elemento che rafforza l’attendibilità dei rilievi. Inoltre, l’esistenza di una servitù di passaggio pubblico non è stata ritenuta di per sé ostativa al rilascio dell’autorizzazione, non risultando documentato un effetto impeditivo del passaggio determinato dal posizionamento dei tavolini e delle sedie.
Il TAR ha inoltre valorizzato la circostanza che i precedenti contenziosi richiamati dal ricorrente si riferivano a un numero di tavolini significativamente maggiore rispetto a quello attuale, circostanza che depone per la non reiterazione delle criticità già rilevate.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili alla salute e al riposo delle persone, considerato l’orario di esercizio dell’attività (dalle ore 7.30 alle ore 20.00) e l’esito delle verifiche svolte presso l’appartamento sito al piano sovrastante il bar, a seguito dei chiarimenti richiesti da ARPA. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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