Insussistenza del periculum in mora nella proroga di convenzione per raccolta sangue (TAR Lombardia, Sez. V, n. 765 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è respinta qualora il pregiudizio allegato dal ricorrente non presenti il requisito della irreparabilità, soprattutto quando all’interesse del privato si contrapponga l’interesse pubblico alla continuità e alla qualità del servizio sanitario di raccolta del sangue. L’accertamento del periculum in mora può essere condotto in via prioritaria, prescindendo dall’approfondimento delle questioni di merito e della stessa eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall’Amministrazione, se la relativa documentazione non è stata depositata tempestivamente.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato operante nella raccolta di sangue ha impugnato la deliberazione con cui una Azienda Socio Sanitaria Territoriale aveva disposto la proroga della convenzione per la raccolta di sangue e plasma presso un centro di raccolta, modificando contestualmente le condizioni economiche del rapporto già in essere, anche con effetto retroattivo. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento e degli atti connessi. L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legitimatio ad processum della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scelto di pronunciarsi sulla sola domanda cautelare, ritenendo di poter prescindere dall’approfondimento delle questioni giuridiche di merito, la cui disamina avrebbe richiesto anche il superamento dell’eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dalla parte resistente. A tale riguardo, il Collegio ha osservato che la documentazione richiamata dalla ricorrente in sede di discussione camerale non era stata depositata in tempo utile per essere valutata.
Il giudizio è stato quindi incentrato sulla verifica della sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio allegato dalla ricorrente non apparisse irreparabile, avuto riguardo al bilanciamento con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione.
L’interesse pubblico è stato individuato nell’esigenza di garantire che la gestione dell’attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti risponda, sotto i profili quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali individuate a livello regionale e nazionale. Tale interesse è stato considerato prevalente, in fase cautelare, rispetto al pregiudizio economico lamentato dall’associazione ricorrente.
Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase in considerazione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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