Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’inserimento SAI e cessazione dell’accoglienza (TAR Lombardia n. 3348 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia del richiedente protezione internazionale all’inserimento nel progetto SAI determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di cessazione dell’accoglienza non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e priva di preventivo coordinamento con gli enti locali per la seconda accoglienza presenta profili di illegittimità, ma la successiva condotta del ricorrente, che rifiuta l’inserimento nel sistema SAI, priva di utilità l’eventuale pronuncia di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria, impugnava il provvedimento del Prefetto che aveva dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza a suo favore. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento rilevando l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata attivazione del sistema di seconda accoglienza. Nel corso del giudizio, il Ministero riferiva del rifiuto opposto dal ricorrente all’inserimento nel progetto SAI, e il difensore chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la rinuncia espressa dall’interessato all’inserimento nel progetto SAI. La dichiarazione del ricorrente, pur non satisfattiva della pretesa azionata, evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, atteso che l’unica utilità concreta conseguibile con l’eventuale accoglimento del ricorso consisteva proprio nell’inserimento nel sistema di seconda accoglienza.
La pronuncia richiama i profili di illegittimità del provvedimento impugnato, già valutati in sede cautelare: la mancata comunicazione di avvio del procedimento senza indicazione delle esigenze di celerità e la mancata preventiva coordinazione con gli enti locali per garantire i servizi di seconda accoglienza, secondo l’orientamento già espresso da TAR Veneto n. 773/2025. Tali profili, tuttavia, non sono stati esaminati nel merito proprio per effetto della sopraggiunta carenza di interesse.
Il Collegio ha compensato le spese di lite, valorizzando la non manifesta infondatezza del ricorso, e ha confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore, previa presentazione dell’istanza. La sentenza sottolinea come la condotta processuale del ricorrente, sebbene idonea a definire il giudizio, non abbia fatto venire meno i presupposti per il beneficio, considerata la fondatezza delle censure relative all’inserimento nel sistema di seconda accoglienza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.