Cancellazione dal ruolo per bonario componimento del contenzioso su autorizzazione stazione radio base (TAR Lombardia n. 3328 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a. può essere disposta dal giudice amministrativo quando tutte le parti costituite presentino istanza congiunta di rinvio, rappresentando l’avvio di interlocuzioni finalizzate al bonario componimento della controversia. Il collegio prende atto della concorde volontà delle parti di soprassedere alla trattazione e rimette la definizione del giudizio agli esiti delle trattative, con spese al definitivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia i provvedimenti con i quali il Comune di Porlezza aveva dichiarato l’improcedibilità e denegato l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio comunale. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato preceduto da un’ordinanza di reiezione della domanda cautelare.
In vista dell’udienza pubblica, tutte le parti costituite hanno depositato un’istanza congiunta di rinvio, rappresentando di aver avviato interlocuzioni finalizzate all’individuazione di un’area alternativa per l’installazione dell’infrastruttura, idonea a consentire il bonario componimento del contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della concorde volontà delle parti manifestata nell’istanza congiunta, ha ritenuto di dover soprassedere alla trattazione della causa per verificare la concreta percorribilità della soluzione alternativa indicata. La cancellazione dal ruolo è stata disposta ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a., in attesa degli esiti delle interlocuzioni in corso.
La pronuncia si fonda sulla considerazione che la prosecuzione del giudizio, in presenza di trattative avviate tra le parti, potrebbe risultare prematura e non rispondente all’interesse delle stesse alla definizione bonaria della controversia. L’istituto della cancellazione dal ruolo consente di conservare la pendenza della lite senza addivenire a una decisione nel merito, lasciando impregiudicata la possibilità di riassunzione.
Il Collegio ha conseguentemente disposto la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo al definitivo la regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale ovvero della definizione concordata della controversia.
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Nota della Redazione
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