Inammissibile il ricorso con procura generica non apposta in calce (TAR Lombardia n. 3312 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, sottoscritta e poi depositata in copia informatica, non può ritenersi “apposta in calce” all’atto, con la conseguenza che la sua genericità determina l’inammissibilità del ricorso. Tale vizio non è sanabile, né è configurabile l’errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020-2025, mediante l’assegnazione della carta elettronica per la formazione dei docenti. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, e l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo al giudice di ordinare l’adempimento, di disporre le penalità di mora e di nominare un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’obbligo di fissare il termine per controdedurre ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che la questione era stata indicata alla camera di consiglio e che il difensore della parte ricorrente, regolarmente costituito, non era comparso, rinunciando tacitamente al contraddittorio.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità della procura alle liti, rilasciata su un foglio analogico separato rispetto all’atto in formato nativo digitale. La formula utilizzata — delega per il “riconoscimento del diritto alla Carta docenti” — non conteneva gli elementi essenziali richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., non indicando né il giudice adito né il provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione. La Corte ha escluso che la mera allegazione telematica della copia informatica della procura analogica al ricorso digitale potesse configurare l’ipotesi della procura “apposta in calce” all’atto, prevista dall’art. 8, comma 3, lett. b), delle Regole tecniche del processo amministrativo telematico.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. La disciplina vigente considera la procura speciale un requisito di ammissibilità del ricorso, la cui esistenza deve essere verificata al momento della proposizione. Ne deriva l’impossibilità di sanare il vizio ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ..
Quanto all’errore scusabile, la Corte ha osservato che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, limitandosi a confermare uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Non sussistendo una situazione di obiettiva incertezza, il beneficio non può essere concesso. Il ricorso, notificato nel febbraio 2026, successivamente alla pubblicazione della sentenza plenaria, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.