Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato per la carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3270 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ove non adempiuto, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, dichiarata l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta. L’entità delle somme richieste non è vincolante per l’Amministrazione, che deve verificare l’esatta misura degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione debitrice. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a garantirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. L’entità delle somme richieste non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che dovrà verificare la corretta misura di capitale e interessi.
Il Collegio ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, che provvederà su istanza del creditore a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. Il TAR ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.