Sospensione dell’ordine di demolizione per carente istruttoria amministrativa (TAR Lombardia n. 727 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione di un’ordinanza di demolizione postula la delibazione di un duplice requisito. Sotto il profilo del fumus boni iuris, non occorre che le censure prospettate dal ricorrente siano assistite da prova certa della fondatezza, essendo sufficiente che non appaiano manifestamente infondate e richiedano il compiuto approfondimento proprio della fase di merito. Sotto il profilo del periculum in mora, il pregiudizio grave e irreparabile è integrato dall’esecuzione dell’ordine demolitorio che incida sull’immobile adibito a residenza dell’interessato. In tale quadro, la sospensione dell’efficacia del provvedimento è disposta al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Desio aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie, ritenute abusive in parte perché eseguite in assenza di titolo e in parte perché realizzate con variazioni essenziali rispetto allo stato assentito, presso l’immobile sito in via Risorgimento n. 3. Il provvedimento comunale traeva origine da una procedura di esecuzione immobiliare promossa dinanzi al Tribunale Ordinario di Monza, nell’ambito della quale era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, la cui perizia di stima era pervenuta al protocollo comunale. Avverso il provvedimento sanzionatorio, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, rappresentando che l’immobile oggetto dell’ingiunzione costituiva la propria residenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026, ha scrutinato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con riferimento al primo requisito, il Collegio ha rilevato che le censure articolate in ricorso non appaiono manifestamente infondate. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il prospettato difetto di motivazione e di autonoma istruttoria da parte dell’amministrazione comunale. La criticità riguarda la circostanza che il Comune, nell’adottare l’ingiunzione demolitoria, abbia sostanzialmente recepito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito del giudizio di esecuzione promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Monza, senza svolgere una verifica autonoma e specificamente motivata in ordine alla natura e alla consistenza delle opere ritenute abusive.
Il Collegio ha ritenuto che tale profilo di censura richieda un compiuto approfondimento proprio della fase di merito, non potendo essere risolto in sede cautelare. La valutazione demandata al giudice del merito concerne, in particolare, l’idoneità della C.T.U. espletata in un diverso giudizio a costituire valido fondamento istruttorio di un provvedimento amministrativo sanzionatorio e la consequenziale necessità di una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’amministrazione ha fatto proprie le conclusioni del consulente nominato dall’autorità giudiziaria ordinaria.
Quanto al periculum in mora, il TAR ne ha affermato la sussistenza, evidenziando che l’ordine di demolizione impugnato riguarda l’immobile presso cui il ricorrente ha stabilito la propria residenza. L’esecuzione del provvedimento demolitorio, incidendo sull’abitazione principale dell’interessato, è suscettibile di cagionare un pregiudizio grave e irreparabile, non altrimenti ristorabile per equivalente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione della sola ordinanza di demolizione n. 242 del 7.05.2025 adottata dal Comune di Desio, al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio. Il Collegio ha contestualmente fissato l’udienza pubblica di merito per il 23.02.2027 e ha compensato le spese della presente fase processuale, tenuto conto della natura interinale della decisione.
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Nota della Redazione
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