Ottemperanza per crediti da ferie non godute del docente precario (TAR Lombardia n. 3257 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme dovute a titolo di indennità per ferie non godute dal docente precario costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Accertato il passaggio in giudicato della decisione e la sua notificazione all’Amministrazione, la mancata esecuzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza legittima la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale provvede direttamente al pagamento o mediante funzionario delegato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Milano per vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Il giudice ordinario, con la sentenza n. 3329 del 2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 5.641,40 in suo favore. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando in primo luogo come l’inadempimento dell’Amministrazione non fosse contestato. La sentenza azionata in ottemperanza risultava altresì passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e notificata al Ministero in data 16 luglio 2025. Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La decisione si fonda sulla natura satisfattiva del giudizio di ottemperanza, che non richiede una nuova cognizione sul merito della pretesa, ma si limita a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale già accordata. L’accertamento del mancato adempimento e la sussistenza del titolo esecutivo costituiscono presupposto sufficiente per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio.
Il Tribunale ha fissato in novanta giorni il termine per l’esecuzione, decorrente dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Quanto alla natura dell’incarico commissariale, il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente individuato, con la conseguente esclusione di qualsiasi compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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