Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione spontanea dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3253 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione spontanea, da parte dell’Amministrazione, della sentenza passata in giudicato, ancorché intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La circostanza che l’adempimento sia successivo all’instaurazione del giudizio non incide sull’esito processuale ma rileva esclusivamente ai fini della regolazione delle spese di lite, che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, devono essere poste integralmente a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 novembre 2024, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione a provvedere al pagamento del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico.
Avendo il Ministero lasciato ineseguita la pronuncia, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse disposto l’adempimento coattivo delle statuizioni contenute nella sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha preso atto che l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza provvedendo al pagamento di quanto dovuto solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorrente ha infatti depositato una nota con la quale ha dichiarato l’avvenuto adempimento successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
Su tali premesse, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel momento in cui l’Amministrazione ha satisfatto la pretesa azionata. La declaratoria consegue al principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato successiva all’instaurazione del giudizio priva di oggetto la domanda, rendendo inutile ogni ulteriore accertamento sulla sussistenza dell’inadempimento.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che la circostanza che l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso imponga di porle a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’esecuzione spontanea, sebbene idonea a definire il giudizio, non è stata tempestiva e ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale. La liquidazione è stata operata in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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