Ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3235 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, accoglie la domanda volta a ottenere l’esecuzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non abbia adempiuto entro il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ove l’ottemperanza non intervenga nel termine assegnato, il tribunale nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione anche in caso di incapienza di fondi. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue il principio della soccombenza.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente in euro 910,00 oltre spese generali, contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorrente adiva il TAR Lombardia con il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire la decisione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La statuizione oggetto di ottemperanza concerne il pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dell’antistatario; tale statuizione è passata in giudicato e nessun adempimento è stato posto in essere dall’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda e ha condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla decisione del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, quale organo ausiliario del giudice, avrà il compito di eseguire la sentenza entro i 60 giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il giudice ha precisato che il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, ai capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
In applicazione del principio di soccombenza, il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto in una controversia seriale e priva di specifiche questioni di fatto e di diritto, come da richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
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Nota della Redazione
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