Termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche all’ottemperanza per crediti pecuniari (TAR Lombardia n. 3209 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, in quanto tale giudizio costituisce strumento alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice deve avvenire presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA., quale domicilio digitale eletto, e non presso indirizzi di uffici centrali diversi o domicili digitali non primari dell’ente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, dell’importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad adottare tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 impone alle amministrazioni statali di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
La giurisprudenza citata dal TAR ritiene tale disposizione applicabile anche al giudizio di ottemperanza, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, in quanto questo costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica presso la sede legale dell’ente debitore mira a consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo, evitando l’aggravio di spese processuali.
Quanto alla notifica tramite PEC, il Collegio ha precisato che l’indirizzo digitale deve essere estratto dai pubblici registri secondo le previsioni dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. In particolare, il comma 1 indica quali pubblici elenchi i registri INI-PEC, INAD, ANPR, il Registro delle Imprese e il ReGIndE, mentre il comma 1-ter consente l’utilizzo del domicilio digitale del Registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale primario ai fini delle notificazioni degli atti giudiziari. La notifica del titolo esecutivo era stata invece effettuata presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, l’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, tutti soggetti che non coincidono con l’Ufficio di Gabinetto, struttura di vertice e di rappresentanza dell’ente. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato non è infine idonea a soddisfare gli effetti sostanziali della norma, essendo prevista solo a fini processuali.
La mancata notifica del titolo presso la sede reale dell’ente ha determinato il mancato decorso del termine dilatorio, rendendo il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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