Ottemperanza per carte docente inammissibile senza notifica alla sede effettiva del Ministero (TAR Lombardia n. 3199 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro è inammissibile qualora, prima della sua proposizione, non sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. A tal fine, la notifica deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario dell’ente, quale risultante dal Registro delle PP.AA. ex art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012, e non già presso un domicilio digitale diverso, ancorché riferibile a uffici periferici dell’amministrazione o indicato in comunicati ministeriali privi di efficacia normativa. La notifica all’Avvocatura dello Stato, essendo prevista solo a fini processuali, non è idonea a far decorrere il termine sostanziale in oggetto.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere loro, per ogni anno scolastico specificato, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Rimasta insoddisfatta la pretesa nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accredito del bonus e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso, non essendo validamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che impone alla parte creditrice di attendere centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Tale disposizione, secondo la giurisprudenza richiamata, trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, in quanto rimedio alternativo all’esecuzione forzata ordinaria.
La notifica del titolo esecutivo, ha precisato il Tribunale, deve essere effettuata presso l’indirizzo digitale che individu la sede legale del debitore, estratto dai pubblici registri. Per le amministrazioni pubbliche, la norma di riferimento è l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, il cui comma 1-ter consente la notifica al domicilio digitale indicato nel Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’indirizzo non risulti dal Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del medesimo decreto. L’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, invocato dalla prassi, non amplia tale novero, limitandosi a un raccordo normativo che rimanda alla disciplina dell’art. 16-ter.
Nel caso di specie, il Ministero aveva comunicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC primario per le notificazioni di atti giudiziari, mentre i ricorrenti avevano notificato la sentenza presso la casella dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, soggetto non tenuto all’adempimento, nonché presso altro indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, ritenuto dal Collegio un mero atto organizzativo privo di efficacia normativa, non idoneo a sostituire il domicilio digitale primario dell’ente. Parimenti irrilevante è stata considerata la notifica all’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non per gli effetti sostanziali richiesti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La mancata notifica presso la sede reale dell’ente debitore ha comportato la mancata decorrenza del termine dilatorio e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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