Ottemperanza per carte docenti inammissibile senza notifica del titolo alla sede legale dell’ente (TAR Lombardia n. 3188 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza, qualora l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine, deve essere effettuata presso il domicilio digitale dell’ente estratto dal Registro delle PP.AA., unico elenco idoneo ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica presso altri indirizzi PEC, ivi inclusi quelli degli uffici periferici del medesimo Ministero o quelli indicati in comunicati organizzativi, non è idonea a far decorrere il termine. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato ha rilievo solo processuale e non sostanziale. La mancata notifica del titolo alla sede reale dell’ente comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma di Euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento spontaneo, sicché la creditrice proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo l’ordine al Ministero di conformarsi alla decisione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, norma che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, trascorsi i quali soltanto il creditore può procedere ad esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 5000 del 2021; Sez. IV, n. 2654 del 2014; Sez. IV, n. 3293 del 2013), il Tribunale ha affermato che tale disposizione trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La previsione del termine dilatorio è finalizzata a consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo prima dell’introduzione del giudizio esecutivo.
Quanto alle modalità della notifica, la Corte ha precisato che l’indirizzo digitale dell’amministrazione debitrice deve essere estratto dai pubblici elenchi individuati dall’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012. Il ricorso al domicilio digitale presente nel Registro IPA è legittimo, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, soltanto in via sussidiaria, quando l’indirizzo dell’ente non risulti nel Registro delle PP.AA. Tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, che si limita a coordinare le fonti senza equiparare l’elenco IPA agli altri pubblici registri.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva correttamente comunicato al Registro delle PP.AA. il proprio domicilio digitale, sicché la notifica del titolo avrebbe dovuto essere effettuata presso quell’indirizzo. Nel caso di specie, invece, la sentenza era stata notificata agli indirizzi PEC degli Uffici Scolastici Provinciali di Monza-Brianza e di Milano e della Direzione Regionale della Lombardia, soggetti che non rappresentano il debitore indicato nel titolo. Il Tribunale ha altresì escluso ogni rilievo alla notifica presso l’indirizzo PEC indicato nel comunicato ministeriale — mero atto organizzativo privo di efficacia normativa — nonché alla notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non idonea a determinare gli effetti sostanziali previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Ne consegue che il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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