Ottemperanza e giudicato: obbligo di attuazione per la carta del docente (TAR Lombardia n. 3154 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è ammissibile e va accolta quando, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che riconosce il diritto alla carta del docente.
Il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione a provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta quale organo ausiliario del giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha agito dinanzi al giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio per un importo complessivo. La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Non essendo seguito alcun adempimento e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo per i pagamenti da parte delle amministrazioni dello Stato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda. È emerso che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata, è passata in giudicato e l’Amministrazione non ha dato corso a quanto statuito. Inoltre, è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, assegnando a quest’ultimo il termine di sessanta giorni per l’attuazione, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Quanto alle spese di lite, il tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta, tenuto conto della natura seriale della questione e del limitato impegno difensivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e ha disposto la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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