Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con spese compensate per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3117 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla notifica del titolo esecutivo e alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude la condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, applicandosi il principio della soccombenza virtuale, qualora l’Amministrazione abbia dato esecuzione solo dopo l’instaurazione del giudizio, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le spese sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia e della avvenuta esecuzione prima della definizione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, veniva notificato all’Amministrazione ed è passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mera forma. Successivamente, con memoria depositata, la ricorrente dichiarava che la sua pretesa era stata integralmente soddisfatta dal Ministero, ma insisteva per la liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, rilevando che il Ministero aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Da ciò è derivata la cessazione della materia del contendere sull’originaria domanda satisfattiva.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di porle a carico del Ministero resistente. A sostegno di tale decisione, ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, desumibile dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Milano era stata notificata il 4 marzo 2025 ed era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
L’adempimento era infatti intervenuto solo dopo il deposito del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., avvenuto il 28 novembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale tardività ha giustificato la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è stata effettuata in misura ridotta (euro 500,00), tenuto conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità, dei numerosi precedenti analoghi e dell’avvenuta esecuzione prima della definizione del giudizio. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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