Ottemperanza del giudicato che attribuisce la carta elettronica del docente: ricorso accolto e commissario ad acta nominato (TAR Lombardia n. 3094 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, come calcolata in ricorso, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’inottemperanza dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era supportata da idonea documentazione e dal titolo giudiziale, avente efficacia di giudicato, senza che l’Amministrazione avesse fornito adeguati elementi di contrasto.
Il Collegio ha rilevato che il giudizio di ottemperanza non è volto a costituire il diritto di credito, ma a garantirne il soddisfacimento, precisando che i conteggi del creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, cui spetta la verifica della misura e della decorrenza degli interessi secondo i parametri di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ..
È stato, inoltre, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, condizione necessaria per l’avvio dell’azione di recupero coattivo
Accogliendo il ricorso, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza e ha assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori e degli interessi maturati, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe operato il commissario ad acta. A tal fine, è stato nominato il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
La condanna alle spese è stata pronunziata, con distrazione a favore dei difensori antistatari, in considerazione della natura della controversia e della minima attività richiesta.
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Nota della Redazione
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