Ottemperanza per mancata erogazione della carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3092 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Milano che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo esecutivo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, precisando che i conteggi del creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni applicabili.
Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari, senza compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore dei difensori antistatari, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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