Ottemperanza per carta docente: dichiarata l’inottemperanza e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3030 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione qualora il credito risulti non contestato nell’an e nel quantum. In tal caso, assegna all’amministrazione il termine per provvedere e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega. L’azione di ottemperanza non può estendersi alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore dei difensori, qualora per esse non sia stata proposta autonoma domanda.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00, oltre al pagamento della somma di euro 1.002,85 a titolo di retribuzione professionale, con accessori di legge. Il giudice ordinario aveva altresì condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato sia mediante l’erogazione della carta docente sia mediante il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, escludendo che lo stesso potesse estendersi alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano. Trattandosi di somme distratte in favore dei difensori, e non essendo stata esperita alcuna azione sul punto nel presente giudizio, la domanda è rimasta circoscritta alla carta docente e alle somme a titolo retributivo.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, rispetto al titolo esecutivo – passato in giudicato e ritualmente notificato – era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che il Ministero, costituitosi, non aveva fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura né aveva contestato il credito nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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