Provvedimento di conferma adottato in sede di riesame: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3010 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’Amministrazione all’esito di una fase di riesame disposta in sede cautelare, che non si limiti a una mera reiterazione della motivazione dell’atto originario ma contenga una diffusa e nuova ponderazione della fattispecie, integra un atto di conferma in senso proprio. Tale atto, in quanto sopravvenuto e sostitutivo del provvedimento originariamente impugnato, è dotato di autonoma efficacia lesiva e determina lo “spostamento in avanti” dell’interesse a ricorrere. Ne consegue l’onere per il ricorrente di impugnarlo con motivi aggiunti e la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’atto sostituito per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia stato adottato sotto forma di relazione trasmessa all’Avvocatura dello Stato non ne immuta la natura, essendo stato reso conoscibile alla parte mediante il deposito in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso, per aver presentato un certificato di idoneità alloggiativa ritenuto non autentico. Nel ricorso, il ricorrente lamentava il mancato coinvolgimento procedimentale, la carenza di motivazione e la mancata considerazione dei rapporti parentali in Italia.
Accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento con cui confermava la revoca. Il provvedimento di conferma non veniva impugnato dal ricorrente, che lo riteneva una mera ripetizione della motivazione dell’atto originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso che il provvedimento successivo costituisse una mera reiterazione della precedente determinazione. Il nuovo atto, infatti, contiene una motivazione diffusa, frutto di un’autonoma rivalutazione della fattispecie che si sofferma anche sulle giustificazioni presentate dall’interessato in sede giudiziale, laddove la motivazione originaria si risolveva nella sola constatazione della non autenticità del certificato di idoneità alloggiativa.
Da tale natura di atto di conferma in senso proprio il Tribunale ha fatto discendere l’applicazione del consolidato orientamento secondo cui il provvedimento adottato a seguito di remand è idoneo a “spostare in avanti” l’interesse a ricorrere. Il ricorrente aveva pertanto l’onere di impugnare il nuovo atto con motivi aggiunti, non essendo sufficiente la sola impugnazione del provvedimento originario.
Quanto alla forma adottata per il provvedimento sopravvenuto, il Collegio ha precisato che la sua qualificazione come “relazione” trasmessa all’Avvocatura dello Stato non ne altera la natura di provvedimento. La conoscibilità piena per la parte è stata assicurata dal deposito in giudizio dell’atto.
In ragione della natura in rito della pronuncia e dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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