Ottemperanza per la carta docente: il TAR condanna il Ministero e nomina il Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2988 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a ottenere la carta docente, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione, costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione che, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, non provvede all’esecuzione spontanea del giudicato è dichiarata inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta con funzioni sostitutive, senza diritto a compenso se trattasi di dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1985 del 2023, con cui l’amministrazione era condannata a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2023. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non vi dava esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine per l’adempimento spontaneo, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ritiene il ricorso fondato. La pretesa risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo scaturente dal titolo azionato. L’inottemperanza è pertanto accertata e l’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da lui delegato, con il compito di adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La scelta di un funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione comporta che non sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
La sentenza è infine dichiarata esecutiva e l’amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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