Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la mancata risposta alle sollecitazioni processuali (TAR Lombardia n. 2983 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., il ricorso in relazione al quale la parte ricorrente, a fronte di reiterate e rituali sollecitazioni del giudice volte a verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, non renda alcuna dichiarazione espressa e non compaia alle udienze appositamente fissate. Dal principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 c.p.a. discende un onere della parte ricorrente di confermare il proprio interesse ad agire quando il giudice, anche per il carattere ultra triennale del ricorso, abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno. La mancata risposta del difensore alle comunicazioni del giudice integra un comportamento processuale univoco dal quale è consentito desumere la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una consorzio stabile impugnava il provvedimento di esclusione dal sistema SINtel e la conseguente esclusione da una procedura di gara, nonché il diniego di invito e la lex specialis nella parte in cui non prevedeva la partecipazione alla gara speciale degli operatori economici abilitati dopo il lancio della gara. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la parte ricorrente non compiva alcuna attività processuale per oltre tre anni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in applicazione delle misure P.N.R.R. per la Giustizia amministrativa, iscriveva il ricorso ultra triennale al ruolo aggiunto per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, invitando la parte ricorrente a depositare una nota sulla persistenza dell’interesse. Alla prima udienza di verifica il difensore non depositava atti né compariva, con conseguente rinvio ad una seconda udienza, preceduta da un nuovo avviso di fissazione e da una nuova PEC con l’avvertenza che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini dell’improcedibilità.
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 35, comma 1, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare d’ufficio il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse, e l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La Corte valorizza inoltre il principio di leale collaborazione processuale di cui all’art. 2 c.p.a., ravvisando in capo alla parte ricorrente un onere di confermare la persistenza dell’interesse ad agire.
La giurisprudenza citata dal Tribunale, tra cui CGARS n. 435 del 2022, conferma la legittimità della declaratoria di improcedibilità in assenza di risposta alle comunicazioni del giudice, ritenendo la mancata risposta tempestiva non giustificabile dall’assenza di istruzioni fornite dal cliente al difensore.
La fattispecie concreta presenta tutti gli elementi per la declaratoria di improcedibilità: il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse, la regolare comunicazione degli avvisi, la mancata dichiarazione di persistenza e la mancata comparizione alle due udienze di verifica. Il comportamento processuale univoco della parte ricorrente integra pertanto la fattispecie dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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