Recupero dell’indebito retributivo e atti paritetici nel pubblico impiego non privatizzato (TAR Lombardia n. 2982 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego non privatizzato, gli atti di liquidazione e recupero di emolumenti economici hanno natura di atti paritetici, conosciuti in via diretta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. L’applicazione dell’art. 22, comma 5, decreto-legge n. 90/2014, che impone alle autorità indipendenti una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio, effettuata a titolo provvisorio, non radica un affidamento tutelabile in capo al dipendente. La percezione di somme non dovute impone all’amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., senza che la buona fede del percettore possa ostare al recupero, salvi i temperamenti dell’inesigibilità e della rateizzazione, conformemente alla Corte cost. n. 8 del 2023.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla delibera con cui l’ARERA ha dato attuazione all’art. 22, comma 5, decreto-legge n. 90/2014, disponendo che la riduzione lineare del 20% su ciascuna voce del trattamento accessorio dovesse valere anche per gli anni 2014, 2015 e 2016. La medesima delibera ordinava il recupero delle differenze tra quanto già erogato e quanto sarebbe stato corrisposto applicando il nuovo criterio, mediante riduzione degli accantonamenti per l’indennità di fine rapporto.
Il ricorrente, dipendente dell’Autorità, ha impugnato la delibera e gli atti applicativi deducendo cinque motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dei principi di irretroattività e tutela dell’affidamento, sul divieto di ripetizione dell’indebito e sulla natura compensativa delle trattenute operate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando che gli atti impugnati rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non privatizzato. Il giudice amministrativo conosce anche delle controversie relative a obbligazioni patrimoniali scaturenti dal rapporto mediante atti paritetici, la cui mancanza di natura provvedimentale non ne preclude la diretta conoscibilità.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che l’amministrazione abbia operato un mutamento interpretativo retroattivo su retribuzioni già maturate. L’applicazione della riduzione è avvenuta a titolo provvisorio, sicché non si è consolidata un’interpretazione ampliativa capace di radicare un affidamento tutelabile, né può invocarsi il principio di irretroattività del provvedimento amministrativo trattandosi di atti di liquidazione di natura paritetica.
Quanto alla ripetizione dell’indebito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la Corte cost. n. 8 del 2023, affermando che l’interesse pubblico al recupero è in re ipsa e che la buona fede del percettore non costituisce limite, salvi i temperamenti della rateizzazione e dell’inesigibilità temporanea, ancorati alla clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza del dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, trattandosi di atti a contenuto vincolato, e ha chiarito che le trattenute sugli accantonamenti non integrano una compensazione legale, ma costituiscono modalità di restituzione rimesse alla scelta del lavoratore, in conformità al canone di correttezza.
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Nota della Redazione
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