Improcedibilità del ricorso amministrativo per inerzia processuale della parte ricorrente (TAR Lombardia n. 2954 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quando la parte ricorrente, sollecitata tramite avvisi ritualmente comunicati e udienze camerali fissate ex art. 72-bis c.p.a., ometta di manifestare la persistenza del proprio interesse alla decisione nel merito e non compaia alle relative udienze. Il comportamento processuale omissivo della parte costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dal combinato disposto normativo citato. L’onere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, ex art. 2 c.p.a., grava sulla parte ricorrente, che deve dare risposta espressa e tempestiva alle comunicazioni del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile aveva disposto la revisione della patente di guida, nonché il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico. Dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare di rigetto, la causa è stata fissata per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Nonostante la regolare comunicazione degli avvisi di fissazione, la parte ricorrente non ha depositato atti né è comparsa in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che dal principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo discenda un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire, quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno. Ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità in caso di sopravvenuto difetto di interesse, e l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere tale carenza anche dal comportamento delle parti.
La Corte ha valorizzato il precedente del CGARS, sent. 7 aprile 2022, n. 435, che ha affermato la legittimità della declaratoria di improcedibilità all’esito di un procedimento atipico originato da una comunicazione senza risposta, evidenziando come il principio di leale collaborazione oneri la parte a fornire risposta espressa e tempestiva. Ha richiamato, altresì, i precedenti del TAR Veneto, Sez. I, n. 1010/2024 e del TAR Sardegna, Sez. I, nn. 488, 482 e 251 del 2025.
Nel caso di specie, la fattispecie complessa era caratterizzata da plurimi elementi: il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse; la regolare comunicazione del primo avviso di fissazione; la mancata dichiarazione e l’assenza alla prima udienza camerale; un nuovo avviso con l’espresso avvertimento delle conseguenze; la reiterata inerzia e l’assenza anche alla seconda udienza. Tale comportamento è stato ritenuto univocamente sintomatico della sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza ha, infine, compensato integralmente le spese di lite, in ragione della definizione in rito del giudizio e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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