Opere abusive in area vincolata: rigetto cautelare per difetto di fumus (TAR Lombardia n. 674 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche in ipotesi di natura precaria o pertinenziale, si considerano comunque eseguite in assenza o totale difformità dal titolo, con conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesaggistica o sia stata respinta la richiesta di compatibilità paesaggistica postuma. In tale evenienza l’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, privo di discrezionalità amministrativa. L’installazione di manufatti adibiti a deposito di foraggio e ricovero di mezzi agricoli non integra i presupposti della precarietà, stagionalità e pertinenzialità richiesti dall’art. 6, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 per l’assoggettamento al regime dell’edilizia libera.
Il Fatto
Una società agricola e due persone fisiche impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione e la rimessa in pristino di tre tensostrutture ad arco rinforzato, adibite a ricovero di attrezzature e fieno, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti qualificavano i manufatti come “tunnel agricoli” stagionali e precari, assoggettabili al regime dell’edilizia libera, e chiedevano la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento repressivo.
Il Comune si costituiva resistendo. Nella camera di consiglio, il Tribunale valutava la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riteneva che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris, alla luce di una pluralità di elementi convergenti. In primo luogo, i manufatti non presentavano le caratteristiche di precarietà, stagionalità e pertinenzialità dedotte dai ricorrenti: destinati a deposito di foraggio e ricovero dei mezzi dell’azienda agricola, erano impiegati per un uso continuativo e non meramente stagionale, come dimostrava la circostanza che fossero ancora presenti in loco e non rimossi.
Sotto un diverso profilo, il Collegio rilevava che le opere erano state realizzate su area soggetta a vincolo paesaggistico, apposto con D.M. del 1.07.1967, e ricadente nel perimetro del Parco di Montevecchia e valle del Curone, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica era stata respinta dall’Ente Parco con provvedimento n. 1/2026 del 25.02.2026, per difetto dei presupposti di cui all’art. 36-bis, commi 1 e 4, d.P.R. n. 380/2001.
A fronte del diniego di compatibilità, l’ordinanza di demolizione si configurava quale atto vincolato, privo di margini discrezionali. La giurisprudenza citata dal Collegio, ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 9.05.2023, n. 4665, conferma che le opere abusive in zona vincolata, anche se precarie o pertinenziali, sono sempre sanzionabili con la misura ripristinatoria in mancanza di autorizzazione paesaggistica, o quando la richiesta di compatibilità postuma sia stata rigettata. Il Tribunale respingeva pertanto l’istanza cautelare, compensando le spese processuali.
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Nota della Redazione
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