Diniego di attività produttiva e tutela ambientale prevalente (TAR Lombardia n. 672 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare dinanzi al giudice amministrativo, ove la controversia presenti profili di rilevante complessità che richiedono un approfondito esame del merito, il fumus boni iuris non può essere compiutamente delibato in tale fase. Il periculum in mora deve essere connotato dai requisiti della gravità e dell’irreparabilità, e il relativo accertamento postula un contemperamento tra gli interessi del ricorrente e quelli pubblici coinvolti. Nell’ambito di tale bilanciamento, l’interesse alla tutela ambientale e della salute pubblica può risultare prevalente rispetto all’interesse economico dell’impresa all’avvio della propria attività, legittimando il diniego della misura cautelare. La fase cautelare non è sede idonea per la definizione di questioni che esigono approfondimento istruttorio e giuridico, rimesse al giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento del responsabile dello SUAP del Comune di Gravedona ed Uniti e la chiusura del procedimento con esito negativo da parte della Provincia di Como, entrambi risalenti al 22.1.2026, relativi alla pratica per l’avvio di un’attività produttiva. L’impresa prospettava, in via subordinata, l’illegittimità dell’art. 54 delle N.T.A. del P.G.T. del medesimo Comune, quale atto presupposto dei dinieghi impugnati. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione al parere negativo reso dal Comune nell’ambito del medesimo procedimento. Si costituivano in giudizio il Comune di Gravedona ed Uniti e la Provincia di Como, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha incentrato la propria valutazione sui due tradizionali presupposti della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm.: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il Collegio ha osservato come la controversia presenti profili di rilevante complessità, tali da richiedere un approfondito esame nel merito, non realizzabile nella fase cautelare. La verifica della fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, che involgono questioni interpretative e applicative della disciplina urbanistica e amministrativa, è stata pertanto rimessa al giudizio di merito, senza che in questa sede potesse formularsi una compiuta delibazione.
Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente non fosse assistito dai caratteri della gravità e dell’irreparabilità. A tal fine, il Collegio ha proceduto al contemperamento degli interessi coinvolti, evidenziando come l’avvio dell’attività d’impresa potesse potenzialmente pregiudicare l’interesse pubblico alla tutela ambientale e della salute. Tale interesse, nel bilanciamento operato, è risultato prevalente rispetto a quello economico della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, in ragione della complessità delle questioni e dell’esito non univoco della valutazione prognostica. Il provvedimento assume carattere meramente incidentale, non definendo il giudizio di merito, che resta pendente per la decisione sulla fondatezza delle pretese azionate.
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Nota della Redazione
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