Tunnel agricolo in zona vincolata: demolizione confermata in sede cautelare (TAR Lombardia n. 670 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate in assenza di titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche abbiano natura precaria o pertinenziale, sono comunque considerate eseguite in assenza o totale difformità dal titolo, con conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione dell’ente competente alla tutela. Non può configurare edilizia libera ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 un manufatto destinato a uso continuativo e non meramente stagionale, quale un tunnel agricolo adibito a deposito di foraggio e ricovero di mezzi.
Il Fatto
Il Comune di Missaglia ha adottato un’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una tensostruttura, definita “tunnel agricolo”, realizzata da un’azienda agricola su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel perimetro del Parco di Montevecchia e valle del Curone. L’azienda agricola e i proprietari hanno impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione cautelare, sostenendo che il manufatto avrebbe natura precaria, stagionale e pertinenziale e sarebbe quindi riconducibile al regime dell’edilizia libera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella fase cautelare, ha valutato che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. L’ordinanza evidenzia come il manufatto, destinato al deposito di foraggio e al ricovero dei mezzi dell’azienda, fosse destinato a un uso continuativo e non meramente stagionale. Tale circostanza è dimostrata dalla stessa persistenza della struttura in loco, non rimossa nonostante la fine della stagione invernale, elemento che esclude la configurabilità delle caratteristiche di precarietà richieste per l’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001.
La Corte ha inoltre rilevato che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico apposto con D.M. del 1.07.1967 e che la struttura è stata realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ricordato che le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, quand’anche in ipotesi di natura precaria o pertinenziale, si considerano comunque eseguite in assenza o totale difformità dal titolo, con conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione dell’ente competente alla tutela (ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, 9.05.2023, n. 4665).
Un ulteriore elemento decisivo è stato individuato nella circostanza che la stessa azienda agricola ricorrente aveva qualificato il manufatto come “non regolarizzabile” nella comunicazione del 13.10.2025 inviata all’amministrazione comunale, manifestando la volontà di procedere alla sua rimozione. Il TAR ha pertanto ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, compensando le spese processuali. L’ordinanza cautelare è stata respinta.
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Nota della Redazione
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