Carta del docente negata ai precari: l’ottemperanza ordina al Ministero il rilascio anche per gli anni pregressi (TAR Lombardia n. 2917 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a conservare un rapporto di lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, è idonea a costituire titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione. L’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, una volta passato in giudicato, obbliga l’amministrazione a dare piena esecuzione al comando giudiziale, senza che residui alcun margine di discrezionalità in ordine all’an e al quantum del credito fatto valere. L’inerzia dell’amministrazione, non adeguatamente giustificata, legittima l’accoglimento del ricorso in ottemperanza con la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per un valore di € 500,00 per ciascun anno.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando la produzione della sentenza da ottemperare con la relativa attestazione di passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo, intervenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato come il Ministero non avesse fornito alcuna deduzione o indicazione circa l’andamento della procedura, limitandosi a una costituzione di mero stile. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito ha reso incontestata la fondatezza della pretesa azionata in sede di ottemperanza.
Alla luce di ciò, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditare la somma complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha liquidate in favore del difensore antistatario, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.
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Nota della Redazione
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