Ottemperanza per carta docente: accertata inottemperanza e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2913 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ove il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia decorso senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, il giudice accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura, determina la fondatezza del ricorso. In caso di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Lombardia, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite, già distratte in favore dei procuratori e non oggetto del presente giudizio. Il Ministero si costituiva in giudizio senza formulare deduzioni nel merito, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Ambito Territoriale Provinciale di Milano non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, verificata la rituale notifica del titolo esecutivo passato in giudicato, ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento di somme dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione resistente, pur costituita, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, con la conseguenza che il credito non era contestato nell’an e nel quantum. Tale comportamento ha integrato gli estremi dell’inottemperanza, rendendo fondato il ricorso.
Alla luce di ciò, il TAR ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha precisato che l’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (cfr. Cons. St. n. 3897/2025, n. 4431/2025, n. 7269/2025, n. 7316/2025).
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Nota della Redazione
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