Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza del Ministero e nomina il commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 2912 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione del credito, nell’an e nel quantum, da parte dell’amministrazione intimata, unitamente al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione di un termine per provvedere al pagamento, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’importo della carta docente, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 è indicato al valore nominale, non è suscettibile di essere maggiorato di interessi, né di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro strumento equipollente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo annuo di 500,00 euro. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha provveduto al pagamento, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia rileva come, rispetto al titolo esecutivo, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e come la documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrassero che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La mancata deduzione dell’amministrazione resistente, che non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, ha determinato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza. Al Ministero è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alle richieste accessorie, il Collegio ha respinto la domanda di interessi sull’importo riconosciuto, richiamando il valore nominale della carta docente previsto dal D.P.C.M. 28 novembre 2016. La rivalutazione è stata parimenti esclusa, trattandosi di debito di valuta. È stata inoltre respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme.
Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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