Giudicato e inottemperanza: il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione il pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2867 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro è titolo per il giudizio di ottemperanza qualora l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata e non giustificata, determina l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza. Il giudice, nel condannare l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, può nominare sin d’ora un commissario ad acta che assumerà le funzioni solo in caso di perdurante inerzia, decorso il termine assegnato per l’adempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il beneficio della carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa delle ricorrenti, che pertanto proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che, rispetto al titolo – passato in giudicato e ritualmente notificato – fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
La resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, cosicché il credito non risultava contestato nell’an e nel quantum. Su queste basi il giudice ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinandone l’esecuzione integrale entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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