L’esclusione per anomalia dell’offerta non richiede un contraddittorio ulteriore oltre le spiegazioni (TAR Lombardia n. 2850 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta ha struttura monofasica: ricevute le spiegazioni dell’operatore economico, la stazione appaltante è tenuta a escludere l’offerta se queste non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o costi proposti, senza alcun obbligo di attivare un contraddittorio ulteriore. Nel giudizio di congruità, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla correttezza del metodo e alla non illogicità della valutazione tecnica. Per gli accordi quadro, la verifica deve ispirarsi a criteri di flessibilità, ma tale elasticità viene meno quando la lex specialis impone parametri prescrittivi stringenti, come un computo metrico estimativo e un prezzario di riferimento.
Il Fatto
La società Milano Serravalle indiceva una gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione dei manufatti sulla propria rete autostradale, suddivisa in due lotti. Per il lotto 1, l’offerente risultato secondo in graduatoria veniva sottoposto alla verifica di congruità della propria offerta, in quanto anormalmente bassa. La stazione appaltante richiedeva i giustificativi e, all’esito dell’analisi, escludeva l’operatore con determina motivata, ritenendo l’offerta non congrua per un disequilibrio economico complessivo.
Avverso l’esclusione e il successivo diniego di autotutela, l’operatore economico proponeva ricorso, deducendo violazioni procedurali e vizi di motivazione del giudizio di anomalia, nonché avanzando istanza istruttoria per la nomina di un consulente tecnico.
La Motivazione della Corte
I giudici lombardi hanno innanzitutto respinto l’istanza istruttoria, ritenendo la controversia decidibile sulla base di questioni giuridiche e di elementi fattuali già acquisiti agli atti. Hanno poi esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si lamentava l’assenza di un contraddittorio successivo alla presentazione dei giustificativi, rilevando che l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 prevede una struttura monofasica del subprocedimento di verifica dell’anomalia, in cui la richiesta di spiegazioni è unica e l’esclusione consegue obbligatoriamente all’insufficienza delle giustificazioni fornite.
La Corte ha precisato che la stazione appaltante, pur potendo esercitare la facoltà di approfondimenti istruttori ulteriori, non è mai obbligata a reiterare la richiesta di chiarimenti. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza citata, secondo cui la verifica di anomalia non richiede necessariamente l’analisi di tutte le voci di costo, potendo limitarsi a quelle più rilevanti e in grado di incidere sull’attendibilità complessiva dell’offerta.
Quanto ai motivi sostanziali, la sentenza ha ricostruito i principi che governano la verifica di congruità negli accordi quadro, caratterizzati da un giudizio “flessibile” e calibrato sull’equilibrio generale dell’offerta. Tale flessibilità subisce però una deroga quando la lex specialis, come nel caso di specie, impone l’utilizzo di un prezzario di riferimento e di un computo metrico estimativo quale base per la formulazione dell’offerta, richiedendo un approfondito onere dimostrativo di attendibilità e serietà.
Applicando tali canoni, il Tribunale ha ritenuto legittimo che la stazione appaltante abbia concentrato l’analisi su 13 voci di costo, dalle quali erano emerse diseconomie rilevanti, senza dover procedere all’esame delle restanti. Gli scostamenti rispetto ai prezzi ANAS, superiori all’800% per alcune voci, non erano stati motivati e documentati dall’operatore, rendendo legittima la valutazione di inaffidabilità. Il giudice ha inoltre validato il metodo di calcolo delle diseconomie complessive, derivanti dalla somma degli scostamenti sui prezzi unitari, della differenza aritmetica tra ribasso e importi giustificati e del riallineamento delle spese generali.
La Corte ha infine concluso che, anche decurtando le diseconomie dall’utile dichiarato e dalle voci non analizzate, l’offerta presentava una perdita secca non giustificata, sufficiente a comprovare l’inattendibilità complessiva e a sostenere la legittimità dell’esclusione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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