Ottemperanza per la Carta del Docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica (TAR Lombardia n. 2829 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è fondata quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere e disponendo che, in caso di persistente inadempimento, vi provveda un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, con facoltà di avvalersi, se necessario, dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto alla percezione della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non avendo il Ministero ottemperato al dictum giudiziale neppure entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità dell’azione, verificando la regolarità della notifica della sentenza e l’intervenuto passaggio in giudicato di quest’ultima.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prevede che le Amministrazioni dello Stato completino le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata.
Costatato che tale termine era decorso infruttuosamente e che l’Amministrazione non aveva dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo l’azione di ottemperanza.
Il TAR ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni, disponendo sin d’ora che, in caso di persistente inadempimento, vi provveda il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
La nomina del commissario, precisa la sentenza, è funzionale a garantire l’effettività della tutela, potendo lo stesso avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dello strumento del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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