Procura speciale generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 2818 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, quando la procura non rechi in sé gli elementi identificativi della controversia, quali l’oggetto, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La previsione di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che equipara la copia informatica della procura su foglio separato alla procura apposta in calce, non fa venir meno l’esigenza di specialità della delega. La sanatoria ex art. 182, secondo comma, c.p.c. non è applicabile nel processo amministrativo, ove la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, e l’errore scusabile non può essere concesso dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. Passata in giudicato la sentenza, l’Amministrazione era rimasta inerte, così la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eventuale inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non indica né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione né la parte resistente, limitandosi a una delega generica. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede invece la procura speciale, che deve necessariamente contenere l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
Il Collegio esclude che la copia informatica della procura su foglio separato, depositata con modalità telematiche unitamente all’atto, possa integrare la figura della procura apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La previsione, se certifica l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che il soggetto rilasciante abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, requisito richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità, l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 182, secondo comma, c.p.c. non consentono la rinnovazione, poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso. Neppure l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è concedibile: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
La dichiarazione di inammissibilità consegue quindi alla carenza originaria della procura, non sanabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025. Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alle peculiarità e al complessivo andamento della controversia.
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Nota della Redazione
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