La sospensione ex art. 100 TULPS non è sanzione accessoria ma misura preventiva autonoma (TAR Lombardia n. 2797 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 14/2017, come convertito, non costituisce sanzione amministrativa accessoria, ma provvedimento discrezionale di natura cautelare e preventiva, autonomo rispetto all’accertamento dell’illecito amministrativo. La reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali adottate ex art. 50, commi 5 e 7, TUEL rappresenta uno dei presupposti di fatto del potere questorile, il cui esercizio non è subordinato all’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione né al passaggio in giudicato del giudizio di opposizione. Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, ex art. 16 della legge n. 689/1981, configura acquiescenza alla contestazione e non esclude la rilevanza della violazione ai fini della sospensione. La durata della misura, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Autorità, dev’essere proporzionata e non può superare il limite massimo di quindici giorni.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico a Milano, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione della licenza per tre giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., in ragione della reiterata violazione dell’ordinanza comunale n. 41/2021 in materia di orari di somministrazione e uso dei plateatici. Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, cui la società aveva fatto seguire osservazioni e documenti. Nel ricorso erano dedotti vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento, nonché una questione di legittimità costituzionale e una domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto dichiarato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. In disparte la sua natura sostanziale di questione preliminare, la disciplina introdotta dal D.L. n. 14/2017 realizza un modello di sicurezza urbana integrato tra i diversi livelli di governo, che non esclude l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza quando emergano profili che trascendono la dimensione locale. La misura ex art. 100 T.U.L.P.S. conserva natura preventiva, non sanzionatoria, essendo posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, competenza statale.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la natura giuridica dell’istituto. La tesi della ricorrente, secondo cui la sospensione sarebbe una sanzione accessoria conseguente alla definitività dell’ordinanza-ingiunzione, è stata respinta. La lettura combinata dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 14/2017 evidenzia che la violazione dell’ordinanza sindacale costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto, mentre il potere questorile è autonomo e discrezionale, finalizzato a prevenire situazioni di pericolo per la collettività. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che qualifica la sospensione come misura di prevenzione, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, e nella Circolare ministeriale richiamata dalla stessa ricorrente.
Il Collegio ha altresì escluso che il pagamento in misura ridotta della sanzione, intervenuto nel caso di specie, potesse estinguere l’illecito e precludere l’adozione della misura. La giurisprudenza consolidata riconosce nel pagamento in misura ridotta un comportamento acquiescente rispetto alla contestazione, che non neutralizza la rilevanza giuridico-fattuale della violazione reiterata ai fini dell’art. 100 T.U.L.P.S.
Quanto alla proporzionalità, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo fondato su circostanze di fatto consistenti nell’uso del plateatico oltre l’orario consentito. La durata di tre giorni non supera il limite massimo di quindici ed è il frutto del contemperamento tra le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e l’esercizio dell’attività d’impresa. La censura di disparità di trattamento è stata respinta, non essendo prevista una corrispondenza automatica tra numero di violazioni e giorni di chiusura. La legittimità del provvedimento ha infine escluso la fondatezza della domanda risarcitoria, mancando il requisito del danno ingiusto.
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Nota della Redazione
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