Requisiti minimi e interpretazione letterale della lex specialis (TAR Lombardia n. 2791 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esegesi della disciplina di gara, incluse le specifiche tecniche del Capitolato, va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, essendo preclusa qualsiasi lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del significato delle clausole, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del favor partecipationis. La qualificazione di un requisito come minimo ed essenziale non richiede necessariamente un’espressa comminatoria espulsiva, ma postula che la difformità dell’offerta integri un aliud pro alio rispetto alla res richiesta. Non può, invece, ravvisarsi un requisito minimo di partecipazione, a pena di esclusione, in una prescrizione che non trova rispondenza nella piana lettura del Capitolato, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori o procedere per estensione analogica: la stazione appaltante che richieda standard tecnologici espressamente elencati non può pretendere, né il giudice può desumere, l’obbligo di offrire tecnologie successive non menzionate, seppure note sul mercato.
Il Fatto
Con bando del 26.07.2024, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – Aria indiceva, per conto di Regione Lombardia, una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione della rete fonia-dati di Regione Lombardia, per un valore complessivo di € 100.912.359,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura, che vedeva quali unici concorrenti il RTI Telecom Italia e la società Fastweb, l’appalto veniva aggiudicato a quest’ultima, che totalizzava un punteggio complessivo di 74,35 punti contro i 57,05 del RTI ricorrente. Avverso l’aggiudicazione e gli atti presupposti proponeva ricorso il RTI Telecom Italia, deducendo l’illegittimità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria sotto tre distinti profili e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more stipulato in data 26.01.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contestava la soluzione cloud offerta da Fastweb, sostenendo che il vendor prescelto non fosse qualificato al livello 2 richiesto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La declaratoria è conseguita all’espressa adesione della stessa ricorrente, resa nella memoria di replica, avendo il vendor ottenuto l’upgrade alla qualificazione richiesta in data 16.12.2025.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il contenuto prescrittivo della lex specialis in materia di architettura SD-WAN, rilevando come il par. 3.2.1. del Capitolato imponga la distribuzione del “controller SD-WAN” mediante appliance fisici, mentre il successivo par. 3.2.5. ammetta per gli apparati WAN Edge forme sia virtuali che fisiche. Da tale lettura sistematica, il Collegio ha desunto che l’obbligo di fornitura di apparati fisici riguardi esclusivamente la funzione di controller, non anche le distinte funzioni di orchestrazione e management, che il Capitolato menziona senza accostarle alla prima né assoggettarle al medesimo vincolo.
Quanto all’infrastruttura Wi-Fi, la Corte ha osservato che il par. 3.8.1. del Capitolato prescrive espressamente il supporto degli standard 802.11 fino al Wi-Fi 6E, senza alcun riferimento, diretto o indiretto, allo standard 802.11be relativo al Wi-Fi 7. Richiamando il canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle clausole di gara, il Collegio ha escluso che possa configurarsi un requisito minimo di partecipazione in una tecnologia non menzionata, ancorché nota sul mercato, dovendosi invece privilegiare la valenza letterale delle parole a tutela dell’affidamento degli interessati e del principio del favor partecipationis.
La Corte ha quindi respinto i primi due motivi di ricorso, ritenendo l’offerta di Fastweb conforme alle specifiche tecniche: l’architettura presentata, basata su dispositivi fisici per le funzioni di controller e su componenti virtuali per la gestione centralizzata, rispondeva alle prescrizioni del Capitolato, mentre non poteva perorarsi una lettura che introducesse ex post un requisito espulsivo non previsto. La complessità delle questioni trattate ha indotto il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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