Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta docente dopo l’erogazione (TAR Lombardia n. 2781 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, con piena soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere non preclude la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva agito davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Con sentenza del 6 febbraio 2025, il giudice ordinario aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione nel maggio 2025, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva eseguito quanto statuito, spingendo la docente a proporre ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, con domanda di nomina di un Commissario ad acta e di applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con cui ha segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, delle somme riconosciute in sede civile. Il Collegio ha quindi verificato la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda.
Il TAR ha rilevato che la domanda era rimasta pienamente soddisfatta dall’intervento dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, che ricorre quando la pretesa fatta valere dalla parte ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha dato esecuzione al giudicato solo in corso di causa, ha comportato la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla restituzione del contributo unificato, con attribuzione diretta al difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.