L’ottemperanza per la Carta docente si radica davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2773 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto l’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, si radica davanti al giudice amministrativo. L’azione è proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione all’erogazione dell’importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di un giudizio davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel dicembre 2024, era passata in giudicato.
Nonostante l’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione risultava passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha precisato che il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato accolto, con la conseguente condanna all’erogazione della Carta docente per gli anni indicati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica della sentenza al saldo effettivo.
Il TAR ha altresì nominato fin d’ora il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e che non gli è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Amministrazione.
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Nota della Redazione
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