L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è devoluta al TAR anche per la carta docente (TAR Lombardia n. 2747 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, è titolo esecutivo idoneo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, il TAR accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni. In caso di persistente inottemperanza, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dipendente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 30 gennaio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione dato alcun seguito, la ricorrente agiva in ottemperanza, deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, l’intervenuto giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, con riconoscimento del beneficio e degli interessi, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, mentre non è prevista alcuna liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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