Ottemperanza per carta docente: inutile decorso termine, nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2739 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è strumento idoneo per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto all’utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. L’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, integra l’inottemperanza e legittima l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, con nomina sin da ora del commissario ad acta, che opera come organo ausiliario del giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio.
Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 7 luglio 2025 e l’intervenuto passaggio in giudicato della stessa, certificato dalla cancelleria in data 6 dicembre 2025. Ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione indefettibile per l’azione di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione.
La decisione si fonda sull’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’inottemperanza dell’Amministrazione ha legittimato l’accoglimento della domanda, con la conseguente condanna alla completa esecuzione della pronuncia del giudice ordinario.
Il Collegio ha disposto che l’Amministrazione dia esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato fin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente e le ha liquidate in misura ridotta, valorizzando il carattere seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto. La condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tiene conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza in materia di carta docente.
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Nota della Redazione
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