Ottemperanza alla sentenza per la carta del docente: nomina del commissario (TAR Lombardia n. 2741 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario che riconosce il beneficio della carta del docente è procedibile dopo la notifica della sentenza, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso consegue alla mancata allegazione dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione ed è assistito da idonea documentazione circa la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato. Il giudice dell’ottemperanza può nominare, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, le cui funzioni rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. Su tale sentenza si era formato il giudicato. Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dopo la notifica della sentenza. Tale termine è condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché la pretesa creditoria risulta sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha dichiarato quindi l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. L’organo commissariale assumerà le funzioni solo su istanza della creditrice, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari.
Con specifico riguardo alle spese di lite, il TAR ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, per ridurre la liquidazione tenendo conto della natura seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto. Le spese sono state liquidate in 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.