La sentenza di ottemperanza alla carta docente permette la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2706 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di primo grado che accerta il diritto del docente precario a tempo determinato al beneficio della carta elettronica del docente costituisce un titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, che potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
Una docente precaria a tempo determinato conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito dinanzi al Tribunale di Lodi per il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente per le annualità lavorate (dal 2020/2021 al 2023/2024). Il Tribunale, con sentenza n. 551/2024, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente al beneficio per un importo complessivo di 2.000,00 euro, condannando il Ministero alla consegna della carta.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 9 maggio 2025, passava in giudicato per mancata impugnazione, senza che il Ministero vi desse esecuzione. La docente, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni, proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia rileva che la sentenza del Tribunale di Lodi è stata ritualmente notificata il 9 maggio 2025, è passata in giudicato il 18 settembre 2025 e che il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 29 settembre 2025. Ne consegue che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risulta inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione abbia provveduto.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada accolto, con conseguente condanna dell’organo competente del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, che, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è prevista la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Ministero soccombente è infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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