Cessazione della materia del contendere per avvenuto accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 2678 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuto accredito, da parte dell’amministrazione, delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività satisfattiva. In tal caso, le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione resistente, anche quando l’adempimento sia intervenuto in prossimità della camera di consiglio, potendo essere liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della questione e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, la ricorrente aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 1.000,00 euro. La sentenza, notificata con richiesta di adempimento, era divenuta definitiva. A fronte del mancato pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio in prossimità della camera di consiglio, aveva depositato documentazione comprovante l’avvenuto accredito delle somme indicate nella sentenza da ottemperare in data 15 aprile 2026. La ricorrente non aveva replicato a tale allegazione.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’esecuzione spontanea del giudicato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente. La liquidazione è stata tuttavia operata in misura ridotta, in considerazione del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale di ottemperanza in materia di carta docente, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e n. 3221 del 2026. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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