L’ottemperanza per la carta docente del supplente non si estende alle spese distratte (TAR Lombardia n. 2659 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna dell’amministrazione al rilascio della carta docente a favore del personale docente supplente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione il termine per provvedere al pagamento. L’azione di ottemperanza resta però circoscritta al credito per cui è stata esperita: le spese di lite liquidate nel giudizio di merito e distratte in favore del difensore antistatario non possono formare oggetto del medesimo giudizio di ottemperanza, ove non vi sia stata una specifica domanda. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Giudice ordina l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docenti, o altro strumento equipollente, per l’anno scolastico 2023/2024, nell’importo di euro 500,00 annui. La sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, era rimasta tuttavia ineseguita: l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, circoscrivendo la propria domanda al rilascio della carta e non estendendola alle spese di lite, già distratte in favore del proprio difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel dichiarare fondato il ricorso, osserva come il credito azionato trovi titolo in una sentenza passata in giudicato, notificata ritualmente, e come sia nel frattempo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte dell’amministrazione. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha corrisposto alcuna somma, neppure parzialmente. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura: il credito risulta, pertanto, incontestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio precisa che l’ottemperanza non può estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, atteso che, essendo state distratte in favore del difensore, non è stata esperita azione alcuna nel presente giudizio. Tale delimitazione oggettiva dell’azione conferma il principio per cui il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto esclusivamente le statuizioni del titolo esecutivo per cui è richiesta l’esecuzione, senza possibilità di ampliamento a diverse voci di credito.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale assegna al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale è qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La pronuncia conclude con la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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